28 June, 2024 | News
Per verificare la conformità di un bagno alle normative, è necessario seguire le norme igienico-edilizie e di sicurezza sia a livello nazionale che comunale:
– Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975: Disciplina le disposizioni nazionali riguardanti l’altezza minima, la superficie abitabile minima, la ventilazione meccanica, ecc.
– Regolamento Edilizio del Comune: Ogni Comune emette questo regolamento basato sulla legislazione nazionale e regionale, fondamentale per gli aspetti architettonici di edifici e locali.
– Norma CEI 64-8 e variante V3: Stabilisce le prestazioni minime per un impianto elettrico domestico, inclusi il numero minimo di prese e punti luce in base al tipo e dimensione del locale.
La legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per il bagno, ma stabilisce un’altezza minima di 2,40 metri. Il Decreto richiede che il bagno abbia un’apertura all’esterno per il ricambio dell’aria, o un impianto di aspirazione meccanica, e che sia dotato di vaso, bidet, vasca o doccia, e lavabo.
Per conoscere le misure specifiche che il bagno deve avere, è necessario consultare il Regolamento Edilizio del Comune di residenza, poiché queste norme variano. Alcuni Comuni non stabiliscono dimensioni minime, mentre altri lo fanno in base alla destinazione d’uso del bagno (principale o secondario).
Molti Comuni regolano anche la disposizione dei bagni all’interno della casa, specificando la divisione e il distanziamento tra bagno e cucina, e la necessità di un antibagno che separi le zone, spesso con la possibilità di installare un lavabo nel divisorio.
Le normative nazionali stabiliscono che almeno un bagno nell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (wc, bidet, vasca/doccia, lavabo), e prescrivono distanze minime tra questi elementi per garantire conformità e comfort:
– Tra wc e bidet: almeno 20 cm
– Tra bidet e doccia: almeno 20 cm
– Tra wc e doccia: almeno 10 cm
– Tra bidet e lavabo: almeno 10 cm
– Tra wc e lavabo: almeno 10 cm
– Wc a almeno 15 cm dal muro
– Bidet a almeno 20 cm dal muro
– Tra due lavabi: almeno 10 cm
– Tra lavabo e doccia/vasca: almeno 5 cm
Le finestre in un bagno a norma devono seguire precise disposizioni: in appartamenti fino a circa 70 mq è permesso che il bagno non abbia finestre, purché dotato di aerazione meccanica. In appartamenti più grandi, è obbligatoria l’illuminazione e aerazione diretta. I lucernari sono considerati finestre solo se possono aprirsi.
La normativa CEI 64-8 (Variante V3) richiede almeno 2 punti presa e 2 punti luce per il bagno, con almeno un interruttore vicino all’ingresso. I bagni sono classificati come luoghi a rischio aumentato per i contatti elettrici e devono adottare misure di sicurezza particolari. Sono definite quattro zone di pericolosità:
In caso di ristrutturazione del bagno che non ne alteri la forma e le dimensioni (ad esempio cambiando mobili o sanitari), non è necessario adeguare l’intero bagno alle nuove normative.
Le normative richiedono che i rivestimenti di soffitti e pavimenti del bagno siano lisci, lavabili e impermeabili per garantire igiene e pulizia.
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o esercizi commerciali. Tuttavia, chi vive con un anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni accessibili per garantire sicurezza e facilità di cura. La legge n.13 del 9 gennaio 1989 contiene le prescrizioni per i bagni accessibili ai disabili.